Nello scorso articolo (vedi articolo di riferimento) abbiamo parlato di come l’anno scolastico non sia iniziato bene per molti genitori con figli affetti da autismo. Infatti le famiglie dovrebbero inviare una diffida secondo i modelli che trovate in calce per contrastare la forte contrazione di ore di sostegno o di assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione rispetto all’anno precedente o di riduzione rispetto alle ore richieste per il corrente anno scolastico.
Ricordiamo che la diffida va inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno senza busta, ma piegando il foglio in tre, spillandolo e scrivendoci sul retro, da un lato in mittente, e dall’altro il destinatario rispettivamente:
- Per le ore di sostegno, al dirigente scolastico e all’Ufficio Scolastico Regionale, e per conoscenza anche a due Direzioni del MIUR indicate nel modello per fax o per e-mail.
- Per le ore di assistenza invece:
- al Comune di residenza per la scuola materna, elementare e media,
- alla Provincia di residenza per le scuole superiori.
Nel caso in cui la diffida non sortisca effetto alcuno nei giorni indicati, diventa necessario proporre ricorso alla magistratura con spese a carico dell’Amministrazione.
In tal caso il ricorso va proposto:
- Al TAR con richiesta di sospensiva se manca il PEI dell’alunno o nel PEI non è quantificato il numero delle ore da assegnare;
- Al Tribunale Civile con richiesta di un provvedimento di urgenza ex art. 700CPC, se invece il numero delle ore da richiedere è stato precisato nel PEI.
N.B. Fino alla fine del 2014 ci si rivolgeva sempre al TAR, ma a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n° 25011/14 (commentata già nella scheda n° 482. La Cassazione ribadisce la discriminazione per la riduzione delle ore di sostegno, ma… (sent. 25011/14)) ribadita dalle ordinanze n° 2193/15 e n°2205/15 del Consiglio di Stato è stato chiarito che la competenza spetta al Tribunale civile.
A nostro avviso con una lettura più attenta della sentenza della Cassazione si dovrebbe dedurre la distinzione da noi fatta sopra, e cioè che, se le ore sono indicate nel PEI, mancando discrezionalità dell’amministrazione,bisogna andare al Tribunale civile; qualora invece manchi il PEI o in esso non sia precisato il numero delle ore richieste (di sostegno o di assistenza), essendo l’assegnazione rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, si dovrebbe continuare ad andare al TAR.
Sappiamo anche però che alcuni TAR (per es. il Lazio) rigettano in ogni caso i ricorsi a loro presentati per difetto di giurisdizione,pertanto è bene informarsi sull’orientamento degli specifici TAR prima di presentare a loro il ricorso.
La recentissima Ordinanza del Consiglio di Stato n° 4374-15 ha rimesso all’Adunanza Plenaria la decisione definitiva riguardo la giurisdizione di questi tipi di ricorsi. Speriamo che venga emessa al più presto dall’Adunanza Plenaria la sentenza che chiarisca definitivamente a chi devono rivolgersi le famiglie per difendere il diritto allo studio dei propri figli.
Ricordiamo inoltre che qualora si rendesse necessario fare un ricorso al Tribunale civile o al TARoccorre avere:
- La determinazione del Dirigente Scolastico con il numero di ore di sostegno o di assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione assegnate a vostro/a figlio/a per quest’anno scolastico.
- La determinazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale o Regionale con il numero di ore assegnate alla scuola per quest’anno scolastico.
- La comunicazione del Comune o della Provincia alla scuola che indica il numero di ore di assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione assegnate alla scuola per il corrente anno scolastico.
- Se c’è stata una diminuzione di ore rispetto all’anno scolastico precedente,un’attestazione della scuola che indichi quante ore di sostegno o assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione erano state assegnate nel precedente anno.
Dopodichè bisogna rivolgersi ad un avvocato che impugni tali documenti presso il TAR o il Tribunale Civile.
N.B. Nel caso sussistano le condizioni per richiedere contemporaneamente al Tribunale o al TAR un aumento di ore sia per il sostegno che per l’assistenza NON occorre fare due ricorsi distinti, pur essendo diverse le autorità contro cui ricorrere, gli atti da impugnare, le richieste da prospettare nonchè le fonti normative cui appellarsi. L’importante è che sia lo stesso il Tribunale a cui si presenta ilricorso.
Trattandosi di un diritto non si applica il termine di decadenza del ricorso entro 60 giorni, ma si può proporre in qualunque momento.
Modello di diffida per il sostegno (aggiornamento sett. 2015) in formato Word modificabile
Modello di diffida per l’assistenza (aggiornamento sett. 2015) in formato Word modificabile
Pubblicato il 30/9/2010
Aggiornato il 25/9/2015 Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell’area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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